ARTICOLO 1 – PROPOSTA ED ACCETTAZIONE
1.1. L’accettazione scritta dell’Ordine da parte del Fornitore oppure l’inizio dell’esecuzione dell’Ordine da parte del Fornitore costituirà accettazione da parte del Fornitore dell’Ordine e di queste Condizioni Generali di Acquisto.
1.2. Qualsiasi modifica di queste Condizioni Generali di Acquisto dovrà essere espressamente accettata per iscritto dall’Acquirente.
ARTICOLO 2 – OBBLIGAZIONI ED ADEMPIMENTO
2.1. Il Fornitore dovrà eseguire l’Ordine in conformità a quanto stabilito in queste Condizioni Generali d’Acquisto. Il Fornitore dovrà fornire all’Acquirente tutte le informazioni che di volta in volta l’Acquirente richieda in relazione alle Forniture e dovrà altresì informare tempestivamente l’Acquirente se, in qualsiasi momento, il Fornitore si trovi impossibilitato od in ritardo oppure venga a conoscenza di qualsiasi circostanza che possa porlo nella situazione di essere impossibilitato od in ritardo nell’esecuzione di qualunque porzione delle proprie Forniture.
2.2. L’Acquirente si riserva il diritto di variare l’Ordine in qualunque momento. Ogni variazione di tale genere sarà realizzata tramite una revisione scritta dell’Ordine, accettata secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.
2.3. Il Fornitore non può cedere, alienare, subfornire o subappaltare tutto o parte dell’Ordine senza il previo consenso scritto dell’Acquirente e senza l’espressa accettazione scritta delle Condizioni Generali d’Acquisto e di ogni altra disposizione contenuta nell’Ordine da parte del (a seconda dei casi) cessionario, acquirente o subfornitore. L’accettazione della cessione da parte dell’Acquirente e/o del subcontraente non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità ed obbligazioni derivanti dall’Ordine.
ARTICOLO 3 – CONSEGNA
3.1. Le Forniture devono essere consegnate sdoganate DDP – Delivered Duty Paid presso l’indirizzo specificato nell’Ordine. La proprietà sulle Forniture verrà trasferita al momento della consegna presso l’indirizzo indicato nell’Ordine. Il passaggio del rischio relativo alle Forniture passerà all’Acquirente al momento della consegna, secondo i termini di resa appena indicati.
3.2. La consegna si riterrà avvenuta quando il Fornitore abbia consegnato i beni (in termini di descrizione, qualità e quantità) all’indirizzo disposto nell’Ordine. Per ogni consegna realizzata dal Fornitore, dovrà essere procurato in duplicato dal Fornitore stesso un documento di spedizione contenente le stesse informazioni della fattura, tranne l’indicazione del prezzo. L’Ordine dovrà ritenersi eseguito quando: (I) tutte le Forniture siano state consegnate e/o fornite in conformità con quanto disposto dall’Ordine e siano state accettate dall’Acquirente; (II) tutti i documenti stabiliti nell’Ordine e/o tutti i documenti ed i certificati richiesti per la messa in opera e la manutenzione delle Forniture in conformità con le disposizioni vigenti siano stati ricevuti ed accettati dall’Acquirente.
3.3. Le Forniture dovranno essere consegnate nella data indicata nell’Ordine. Non saranno accettate consegne parziali od anticipate senza il previo consenso scritto dell’Acquirente.
ARTICOLO 4 – PROGRAMMA DI CONSEGNA – PENALI RITARDO
Qualora il Fornitore non rispetti il programma di consegna ma l’Acquirente decida di non risolvere l’Ordine, l’Acquirente potrà richiedere al Fornitore, senza necessità di preavviso, il pagamento di una penale in una somma pari al 1% del valore dell’Ordine, imposte escluse, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo, per ogni singola ipotesi di ritardo, equivalente al 10% del valore dell’Ordine. Si avrà compensazione automatica tra il valore delle penali ed ogni somma ancora dovuta dall’Acquirente al Fornitore, siano tali somme esigibili oppure no al momento in cui si realizza la compensazione. È fatto salvo il diritto dell’Acquirente di chiedere il risarcimento del danno ulteriore, anche in caso di applicazione e pagamento della penale per ritardata consegna.
ARTICOLO 5 – CONSEGNA PARZIALE – DIFFORMITÀ NELLA CONSEGNA
5.1. Qualora il Fornitore consegni soltanto una parte dell’Ordine oppure qualora soltanto una parte della consegna sia conforme a quanto disposto nell’Ordine, l’Acquirente potrà, a propria scelta, applicare le previsioni dell’Articolo 4 limitatamente a quelle parti dell’Ordine non consegnate o difformi dai requisiti disposti nell’Ordine.
5.2. Nell’eventualità di una consegna parziale o difforme, le previsioni di questa clausola non pregiudicano la facoltà dell’Acquirente di: (I) risolvere l’intero Ordine in conformità con quanto disposto nell’Articolo 16; (II) richiedere il risarcimento per qualsiasi danno, perdita, costi o spese che abbia sostenuto a causa dell’inadempimento del Fornitore; e/o (III) richiedere l’applicazione delle penali calcolate sul valore complessivo dell’Ordine, imposte escluse.
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL FORNITORE PRIMA DELLA SPEDIZIONE
6.1. Il Fornitore darà all’Acquirente od a persone indicate dall’Acquirente libero accesso al proprio stabilimento od a quello dei propri subappaltatori/subfornitori od a qualsiasi altro luogo dove siano realizzate operazioni correlate all’Ordine, con la finalità di permettere di verificare lo stato di esecuzione dell’Ordine ed i suoi progressi.
6.2. Il personale dipendente o incaricato dal Fornitore rimarrà comunque sotto la completa responsabilità del Fornitore anche nel caso in cui, al fine di eseguire le obbligazioni assunte con l’Ordine, debba lavorare presso l’Acquirente, o uno qualunque dei clienti dell’Acquirente.
ARTICOLO 7 – IMBALLAGGIO – TRASPORTO
7.1. Il Fornitore è responsabile dell’imballaggio delle Forniture e della verifica che le Forniture siano assemblate, imballate e protette in modo idoneo.
7.2. Il Fornitore dovrà redigere un inventario per ciascuna spedizione. L’inventario dovrà contenere tutti i dettagli necessari per identificare i pacchi (estremi dell’ordine, tipo e quantità delle Forniture, nome del vettore, estremi della spedizione) come disposto nell’Ordine.
7.3. Per il caso in cui le Forniture dovessero essere danneggiate durante il loro stoccaggio, trasporto, consegna o comunque prima della loro accettazione, il Fornitore si impegna a reperire e fornire, a sue spese e pericolo, sostituzioni identiche per ogni elemento danneggiato o smarrito, entro i termini previsti nel piano di consegna. L’Acquirente, senza pregiudizio alcuno all’esercizio di diritti o rimedi previsti a norma di legge a causa di un tale inadempimento, potrà, a sua scelta, (a) risolvere l’Ordine senza preavviso nè indennizzo alcuno; (b) rigettare le Forniture; (c) trattenere il pagamento per intero od in parte.
ARTICOLO 8 – PREZZI
I Prezzi indicati nell’Ordine sono omnicomprensivi, fissi e non rivedibili, dopo la detrazione degli sconti, e comunque includono (senza alcuna eccezione): imposte e tasse, stoccaggio, imballaggio, assicurazione, dazio doganale e trasporto pagato fino all’indirizzo di consegna. La valuta degli importi riportati nell’Ordine è anche la valuta di pagamento. I prezzi non sono soggetti ad alcuna forma di revisione, in funzione di variazioni nei rapporti di cambio od altrimenti.
ARTICOLO 9 – FATTURAZIONE
9.1. Il Fornitore emetterà fatture in tre copie, da consegnare all’Acquirente presso l’indirizzo indicato nell’Ordine.
9.2. Le fatture dovranno essere accompagnate dalla documentazione che prova l’avvenuta corretta esecuzione dell’Ordine e dovranno contenere:
1) Tutti i riferimenti, numero e data dell’ordine, e del relativo progetto;
2) Una descrizione completa delle Forniture, nonché il numero e la data della bolla di accompagnamento della spedizione;
3) Il prezzo delle Forniture, imposte escluse, l’importo dell’IVA, delle imposte, dell’assicurazione e del dazio doganale, nonché il prezzo inclusivo delle imposte e di qualsiasi sconto applicabile;
4) La data entro cui il pagamento deve essere effettuato in applicazione del seguente Articolo 10; e, più in generale, tutte le informazioni che debbano essere riportate dalla fattura al fine di conformarsi alla normativa applicabile.
9.3. L’Acquirente si riserva il diritto di non accettare fatture non corrette nella sostanza e/o nella forma.
ARTICOLO 10 – PAGAMENTO
10.1. Salvo che l’Ordine disponga diversamente ed a condizione che le previsioni dell’Ordine siano regolarmente adempiute, le fatture conformi alle disposizioni di cui al precedente Articolo 9 saranno saldate entro 90 giorni dalla data di ricevimento.
10.2. L’Acquirente avrà il diritto di compensare qualunque fattura con qualsiasi somma che il Fornitore debba all’Acquirente in base all’Ordine od a qualsiasi altro titolo.
10.3. Il pagamento da parte dell’Acquirente del prezzo stabilito nel contratto per le Forniture consegnate non costituirà accettazione di esse e non libererà il Fornitore dalle proprie responsabilità e dai propri obblighi.
ARTICOLO 11 – GARANZIA
11.1. Il Fornitore garantisce all’Acquirente che le Forniture (I) sono pienamente conformi alle previsioni dell’Ordine, le specifiche, i progetti e la relativa documentazione; (II) sono conformi alle migliori pratiche industriali ed agli standard applicabili, nonché alla normativa applicabile (inclusa qualsiasi regolamentazione delle esportazioni); (III) sono prive di qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di lavorazione, di costruzione o di installazione; e (IV) sono nuove ed idonee all’utilizzo che ne intende fare l’Acquirente.
11.2. La Garanzia avrà una durata minima di due anni, decorrenti dalla data in cui le Forniture sono messe in servizio (Articolo 13).
11.3. Il Fornitore si impegna a sostituire tempestivamente, a sue spese, qualunque parte difettosa delle Forniture. Qualsiasi parte sostituita, secondo le disposizioni della Garanzia contrattuale o di qualunque altra garanzia prevista dalla legge, sarà soggetto alla stessa clausola di garanzia di cui al presente Articolo 11. Le spese di restituzione delle parti difettose al Fornitore saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna a fornire parti di ricambio e qualunque altra parte che possa essere richiesta durante l’intero funzionamento delle Forniture. Qualora il Fornitore ometta di porre tempestivamente rimedio ad un qualunque difetto o non conformità, l’Acquirente potrà direttamente provvedere a tutte le opere necessarie, da realizzarsi a spese del Fornitore.
11.4. Il periodo di Garanzia sarà prorogato per tutta la durata in cui le Forniture si trovino fuori servizio, a partire dal giorno in cui l’Acquirente abbia richiesto al Fornitore di attivarsi per porre rimedio al difetto o non conformità fino alla data in cui le Forniture in questione sono rimesse in servizio. Se una parte fondamentale o principale di un elemento delle Forniture richiede riparazione o sostituzione durante il periodo di Garanzia, la proroga e rinnovazione della Garanzia si estenderà alla totalità di questo elemento delle Forniture.
ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE
12.1. Il Fornitore sarà responsabile verso l’Acquirente e qualsiasi terzo, e dovrà manlevare e rilevare indenne l’Acquirente contro qualsiasi perdita, danno, costo e spesa di qualunque natura (sia che si tratti di danni diretti, indiretti, materiali, immateriali, fisici oppure economici, e sia che siano subiti dall’Acquirente, dal Fornitore oppure da qualsiasi terzo), che derivi dalla violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi disposti dall’Ordine oppure da un atto illecito o inadempimento. Il Fornitore sarà responsabile per le conseguenze dei propri inadempimenti anche se imputabili a suoi impiegati, dirigenti, amministratori, agenti, subappaltatori e/o fornitori.